Art. 37

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente. Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.
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