Art. 41

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto. È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 41 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo