Art. 41
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di borsa, e, in mancanza, gli usi di borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.
È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.
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