Art. 43

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'. Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.
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