Art. 38

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore inscritto, questi firma o consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell' del Codice di commercio. Se i mediatori sono più, ciascuno di essi, firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato. Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti. Pei contratti fra mediatori inscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato. Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservato da ciascun mediatore, q norma del successivo .
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 38 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo