Art. 37 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 37

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente. Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.
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