Art. 27 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 27

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Gli uffici pubblici riservati dall' ai mediatori inscritti nel ruolo sono: 1° per gli agenti di cambio: a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli a 13; b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa; c) l'accertamento del corso del cambio; d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'; e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici; 2° per i mediatori in merci: a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate; b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.
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