Art. 11
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 1 lug 1998
COMMA ABROGATO D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
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I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.
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