Art. 7
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, può promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della deputazione di borsa che del sindacato dei mediatori.
Collo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.
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