Art. 8

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Non possono però entrare in borsa: 1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo à termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio; 2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia; 3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo. A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.
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