Art. 8
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Hanno ingresso in borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.
Non possono però entrare in borsa:
1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo à termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;
2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
3° coloro che sono esclusi dalla borsa ai termini del seguente articolo.
A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-8