Art. 6
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
La Deputazione di Borsa denunzia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'.
La deputazione di borsa non deve fare la denunzia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-6