Art. 6 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 6

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
La Deputazione di Borsa denunzia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'. La deputazione di borsa non deve fare la denunzia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento con tutti gli interessati.
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