Art. 3

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori. Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni. Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio. La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente non più tardi del giorno successivo. Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate. Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di 10 giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 3 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo