Art. 4
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Una Deputazione, annualmente nominata per decreto Ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'art. 66; è sempre di sette membri nelle borse più importanti.
Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica, un terzo, I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti.
Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.
Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni dalla sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.
A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.
Storico versioni
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