Art. 9
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
La Deputazione deve escludere dai locali della borsa:
1° coloro che esercitano in borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall', per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell';
2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli ;
3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le borse di commercio e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine od offendono la dignità dell'Istituto;
4° gli esclusi da qualsiasi altra borsa del Regno od anche straniera;
5° i mediatori inscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell' o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle borse.
L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.
L'albo degli esclusi, anche temporaneamente, dalle borse dovrà a cura del Sindacato di borsa essere comunicato a tutte le borse del Regno.
Storico versioni
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