Art. 10

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa. Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le borse del Regno.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 10 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo