Art. 29

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Restano ferme le disposizioni del primo comma dell' e degli (2° comma), 29 e prima parte dell'articolo 30 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardanti la liquidazione della Banca Romana, e sono abrogati l', il 1° comma dell' e l'ultima parte dell'articolo 30 della legge medesima. Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca Romana saranno applicabili termini di tempo doppi di quelli stabiliti dall'articolo 13 della citata legge per la liquidazione delle immobilizzazioni proprie della Banca d'Italia. Agli stessi effetti la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di lire 3.60, di che nell' della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sarà applicabile unicamente agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi. Ad ogni altra operazione riguardante la liquidazione medesima saranno estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro concesse agli Istituti di emissione con le disposizioni dell'allegato R, approvato con l' della presente legge, e limitatamente ai termini stabiliti nelle dette disposizioni.
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