Art. 36

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, è prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse è sostituito quello di un triennio. Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell' della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addì 30 ottobre 1894. Le prescrizioni e le sanzioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentisi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati, e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell' della stessa legge avrà luogo ogni triennio.
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