Art. 15
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
A compimento della facoltà data al Governo del Re con l' della legge 22 luglio 1894, n. 347, esso è autorizzato a prendere accordi con le Società italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualità complementari ancora dovute dal Tesoro, ai termini dell' delle convenzioni sottoscritte addì 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550.
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