Art. 16
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
È abrogata la facoltà concessa dall', comma primo, dell'allegato L, approvato con l' della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto.
Nelle dette spese s'intendono comprese anche quelle che potranno essere eventualmente impegnate cogli appalti da fare dopo la pubblicazione della presente legge per il compimento delle linee ferroviarie indicate nell' della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell' della legge 20 luglio 1888, n. 5550.
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