Art. 17

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato L, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza in consolidato 4.50 per cento netto esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.
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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 17 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo