Art. 22

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Compiuta l'estinzione dei debiti redimibili della tabella A, e al termine dell'esercizio 1898-99, nel quale si chiuderà l'operazione sui debiti redimibili della tabella B, secondo le disposizioni contenute nell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, l'avanzo che, per le disposizioni medesime, sarebbe devoluto al Tesoro dello Stato, sarà, invece, destinato a diminuzione del debito pubblico, mediante corrispondente annullamento di rendita sul Gran Libro. Non potrà quindi essere destinata a scopo diverso da quello previsto dalla legge mentovata qualsiasi parte della rendita messa a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle citate; e la stessa rendita non potrà essere alienata se non nelle proporzioni strettamente necessarie in ogni esercizio per provvedere, nella misura dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i fondi occorrenti per gl'interessi, i premi e l'ammortizzazione dei debiti redimibili indicati.
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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 22 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo