Art. 12

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
La disposizione contenuta nel comma 3° dell' della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto.
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