Art. 7
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
È data facoltà al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in
legge non più tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.
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