Art. 7

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
È data facoltà al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in legge non più tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo