Art. 5
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
Con effetto dal giorno 11 marzo 1895 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero, destinati alla esportazione, sarà conceduta nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato I.
È concessa la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti di cotone, o misti con cotone, esportati all'estero, eccettuati i filati ed i tessuti nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento.
La restituzione sarà fatta nella misura di L. 4 per ogni quintale di cotone in filati e di L. 4.50 per ogni quintale di cotone in tessuti, con le norme che saranno determinate con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
Il Governo potrà estendere la restituzione del dazio sul cotone greggio alle ovatte di cotone esportate, determinandone con decreto Reale la misura e stabilendo le condizioni alle quali la concessione dovrà essere subordinata.
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