Art. 1

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
È convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, costituente l'allegato A, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonchè al regime fiscale delle fabbriche di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi di origine nazionale e sulla fabbricazione dei fiammiferi. Col giorno in cui entrerà in vigore la presente legge cesserà di aver effetto il decreto sopradetto in quanto esso sia modificato dalle disposizioni della legge stessa.
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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 1 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo