Art. 9
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
È data facoltà al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.
È parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.
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