Art. 10
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli articoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, sono aumentate della metà.
La tassa fissa sulle sentenze è unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.
La tassa graduale sulle sentenze di qualsiasi grado di giurisdizione stabilita dagli articoli 129 e 130 della precitata tariffa è da applicarsi nella misura di lire 2 per ogni mille lire.
Le decisioni degli arbitri debbono essere scritte su carta da lire 3: su dette sentenze sarà dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.
Al decreto d'omologazione delle decisioni arbitrali si applica la sola tassa fissa di lire 2.
La sovrimposta dei decimi è mantenuta anche per le tasse stabilite dal presente articolo.
Storico versioni
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