Art. 18
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
I titoli del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato L, approvato con l' della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900.
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