Art. 23
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ai termini delle leggi vigenti, o in conto corrente col Tesoro.
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