Art. 28
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
È convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato Q, alla presente legge, con cui si approva la convenzione stipulata il dì 30 ottobre 1894 fra il ministro del Tesoro e la Banca d'Italia, e si provvede intorno al personale reso disponibile dal passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia.
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