Art. 33

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall' della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno.
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