Art. 39

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 19 giu 1917
È data facoltà al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non più tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 39 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo