Art. 39
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 19 giu 1917
È data facoltà al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non più tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato T, che forma parte integrante della presente legge.
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