Art. 45

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni di legge che riguardano gl'Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1895. UMBERTO. P. Boselli. Sidney Sonnino. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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