Art. 42

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Per la liquidazione della pensione di riposo degl'impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato U, che forma parte integrante della presente legge.
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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 42 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo