Art. 44

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
Per le conversioni previste all' dell'allegato L, approvato con l' della legge 22 luglio 1894, n. 339, e agli dell'allegato L, approvato con l' della legge presente, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.
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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 44 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo