Art. 44
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
Per le conversioni previste all' dell'allegato L, approvato con l' della legge 22 luglio 1894, n. 339, e agli dell'allegato L, approvato con l' della legge presente, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1895-08-08;486#art-44