Art. 43
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 18 lug 1896
Per le conversioni previste all' dell'allegato L, approvato con l' della legge 22 luglio 1894, n. 339, e che siano richieste anteriormente al 1° luglio 1896, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 per cento netto da darsi in cambio della rendita consolidata 5 per cento.
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