Art. 35
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
Durante il corso legale, la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell' della legge 10 agosto 1893, n. 449, sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.
A deroga delle disposizioni contenute nell' della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, è data facoltà al Governo del Re di determinare con decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato T, approvato con l' della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale.
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