Art. 31

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell' della legge 10 agosto 1893, n. 449, può, fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potrà essere costituita, oltrechè di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro. Saranno stabiliti con decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.
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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 31 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo