Art. 27

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
È abrogato l' della legge 7 aprile 1881, n. 133. Sui provvedimenti, intorno ai quali doveva essere sentita la Commissione di che agli della citata legge, darà il suo avviso, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, la Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, istituita con l' del regolamento unico per la vigilanza sugli Istituti di emissione, di cui nell'articolo precedente della presente legge.
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LEGGE 8 agosto 1895, n. 486 (Art. 27 Che approva i provvedimenti finanziari.) — Testo vigente | Portale Normativo