Art. 25

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
La ragione dell'interesse, da stabilirsi con decreti Reali, registrati alla Corte dei conti, per i buoni del Tesoro di ogni specie, che saranno emessi dopo la promulgazione della presente legge, sarà esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura. Il ministro del Tesoro accorderà sui buoni del Tesoro che vengano ceduti direttamente alle Casse di risparmio di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non siano dalle Casse di risparmio girati a terzi. L'applicazione dell'articolo 61 del testo unico approvato col Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, per quanto riguarda i buoni del Tesoro emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, avrà effetto dal 31 dicembre 1895 in poi, detraendo dall'accertamento dei redditi propri o dei depositanti soggetti all'imposta di ricchezza mobile delle Casse di risparmio sopra accennate una somma uguale agli interessi netti derivanti dai buoni medesimi.
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