Art. 20
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 22 dic 1896
Nel limite massimo di 800 milioni di lire, fissato dall' dell'allegato I, approvato con l' della legge 22 luglio 1894, n. 339, per qualsiasi emissione di biglietti di Stato, è compreso anche il valore nominale dei buoni di cassa da 1 e 2 lire, creati secondo le disposizioni approvate con l'articolo 14 della citata legge ed emessi contro immobilizzazione di monete divisionali italiane di argento.
La somma di 400 milioni di lire, oltre la quale, ai termini della medesima legge, ogni emissione di biglietti di Stato dev'essere interamente coperta da valuta metallica, è ridotta a 320 milioni; e le somme di 400 milioni di lire, di cui nel primo comma dell' del citato allegato, e di 200 milioni, di cui alla lettera b dello stesso articolo, sono rispettivamente elevate a 480 e a 280 milioni, restando in esse compreso il valore nominale dei buoni di cassa creati a forma delle disposizioni vigenti.
Entro tali limiti potrà pure essere immobilizzata, come riserva speciale dei biglietti di Stato, una somma di 20 milioni di lire di monete divisionali d'argento di conio italiano.
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