Art. 24

LEGGE 8 agosto 1895, n. 486

In vigore dal 10 ago 1895
A deroga di quanto dispone l' della legge 27 maggio 1875, n. 2779, il ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avrà facoltà di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato. Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purchè entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facoltà potrà essere esercitata pel tempo che mancherà a compier l'anno 1895.
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