Art. 19
LEGGE 8 agosto 1895, n. 486
In vigore dal 10 ago 1895
È convertito in legge il Regio decreto 21 novembre 1894, n. 517 (Allegato M alla presente legge), che disciplina il cambio dei certificati nominativi e misti del consolidato 5 per cento con quelli nominativi e misti del nuovo consolidato 4 per cento netto.
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