Art. 7
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 14 mag 1886
Qualora una Società di muto soccorso contravvenisse all' della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, invierà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni.
Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle Società legalmente costituite.
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