Art. 12
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 14 mag 1886
Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti , presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le Società, pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato ed una copia del processo verbale dell'assemblea nella quale furono approvate le riforme.
Le attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l'esenzione di cui all'.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 aprile 1886.
UMBERTO.
Depretis.
Grimaldi.
A. Magliani.
Tajani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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