Art. 9
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 14 mag 1886
Le Società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:
1. L'esenzione dalle tasse di bollo e registro conferita alle Società cooperative dall'art. 228 del Codice di commercio;
2. La esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile come all' del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;
3. La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo, e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4. La esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.
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