Art. 5
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 14 mag 1886
Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa.
Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.
Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
della piena osservanza degli statuti sociali;
Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.
Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all' assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di L. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.
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