Art. 6
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 14 mag 1886
Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell' adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli inscritti nella Società, possono denunciare i fatti al Tribunale civile.
Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto dell'articolo 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.
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