Art. 2
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 19 dic 2012
Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, nè possono svolgere attività di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell' sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
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