Art. 3
LEGGE 15 aprile 1886, n. 3818
In vigore dal 19 dic 2012
La costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente:
la sede della Società;
i fini pei quali è costituita;
le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano;
le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;
le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;
l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;
la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;
la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori;
le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto, semprecchè le medesime non sieno contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonchè i Fondi sanitari integrativi di cui all' in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari
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Storico versioni
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